L’art. 30, comma 1, Cost., come noto, dispone che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
Tale dovere di mantenimento, richiamato altresì agli artt. 315-bis, 316-bis, 337-ter e 337-septies c.c., sussiste anche se i figli sono maggiorenni, ma non economicamente indipendenti.
In particolare, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e per i figli nati fuori dal matrimonio, il giudice, nel fissare la misura ed il modo in cui ciascun genitore deve contribuire (anche) al mantenimento della prole, può porre a carico di un genitore l’obbligo di corrispondere all’altro un assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie.
Quando il figlio raggiunge la maggiore età, il genitore obbligato a corrispondere il contributo al mantenimento può versare quanto dovuto direttamente allo stesso, e non anche all’altro genitore (ad esempio, per evitare che quest’ultimo utilizzi tale denaro per sé e non anche per la prole)?
Se il figlio maggiorenne non ha chiesto il mantenimento diretto, e dunque non è stato adottato un provvedimento di modifica delle condizioni vigenti, la risposta è negativa.
Ed invero, l’art. 337-septies c.c., dopo aver disposto, al comma 1, che il giudice, dopo aver valutato le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, precisa altresì che l’assegno de quo, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Dunque, salvo diversa disposizione del giudice, l’assegno di mantenimento deve essere versato all’altro genitore, e non anche direttamente al figlio, quand’anche questi sia maggiorenne.
A tal proposito, con la recente sentenza n. 9700/2021 la Sezione III della Cassazione Civile ha statuito che il versamento diretto dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, anziché all’altro genitore con esso convivente, non rappresenta una facoltà dell’obbligato, e pertanto può essere disposto unicamente da un provvedimento del giudice (in senso conforme: Cass. Civ. Sez. I, 12/11/2021, n. 34100).
Dunque, sulla base di tale pronuncia, si evince che, nonostante la maggiore età del figlio, il genitore obbligato al mantenimento deve rispettare il provvedimento del tribunale e, dunque, corrispondere il mantenimento all’altro genitore convivente con il figlio.
Solamente nell’ipotesi in cui il figlio maggiorenne chieda il mantenimento diretto, e venga conseguentemente modificato il provvedimento regolamentante le condizioni di mantenimento vigenti, il genitore obbligato potrà versare il dovuto direttamente alla prole.
Una simile soluzione, d’altra parte, si giustifica anche in relazione alla considerazione per cui, nonostante la maggiore età dei figli, è di regola sul genitore convivente che grava il management domestico, ossia tutte le spese abitative e quotidiane relative al nucleo familiare.
Conseguentemente, qualora, in mancanza di un provvedimento che modifichi quello precedentemente adottato in merito alle condizioni di mantenimento della prole, l’obbligato dovesse comunque decidere di corrispondere direttamente il mantenimento al figlio, in quanto maggiorenne, non solo tale pagamento andrebbe “a vuoto”, ma egli correrebbe altresì il rischio di essere processato per aver mancato di corrispondere quanto dovuto. Così, d’altra parte, si è risolta la Corte di Cassazione con la sopracitata sentenza n. 9700/2021, con cui ha condannato il genitore obbligato al pagamento degli arretrati non corrisposti al genitore avente diritto, e ciò nonostante il pagamento del mantenimento dovuto fatto al figlio maggiorenne.
Il mantenimento diretto al figlio maggiorenne, si ripete, è dunque possibile solo se sussiste una richiesta in tal senso del figlio medesimo e, altresì, in presenza di un nuovo provvedimento del tribunale che modifichi quanto precedentemente pattuito.
Un’altra soluzione, infine, potrebbe essere rappresentata dalla pattuizione del mantenimento diretto dei figli una volta adulti già in sede di di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e per i figli nati fuori dal matrimonio (Cass. Civ. Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5065), con l’avvertimento, però, che il giudice non è senz’altro obbligato a formalizzare un simile accordo qualora, per qualsivoglia ragione, dovesse ritenere preferibile la corresponsione classica al collocatario.