Con la L. 197/2022 art. 1 comma 298 il Legislatore ha previsto la proroga del beneficio per quei datori di lavoro che assumono “donne svantaggiate” nell’anno 2023.
Con la definizione di “donne svantaggiate” si intende una donna lavoratrice con i seguenti requisiti:
- Donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi, che hanno dato la loro disponibilità al lavoro ai Centri per l’Impiego ex art. 19 D.Lgs 150/2015.
- Donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno sei mesi, che risiedano nelle “Regioni Obiettivo”, ovvero quelle Regioni dichiarate ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali dell’Unione europea.
- Donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
- Donne di qualsiasi età, residente ovunque, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Quando si parla di lavoro regolarmente retribuito si intende una valutazione in ordine alla durata del contratto di lavoro subordinato ed il suo compenso sia per gli autonomi che per i parasubordinati. Questo requisito deve esistere al momento della assunzione. Destinatari di queste assunzioni agevolate sono sia i datori di lavoro privati, compresi il settore agricolo, che gli enti pubblici economici, consorzi, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli Enti morali ed ecclesiastici.
La fruizione delle agevolazioni si perfeziona sui contratti a tempo determinato (incentivo massimo di 12 mesi) e contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (beneficio di 18 mesi), e contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato per lavoratrici donne con qualifica dirigenziale, o anche nelle società cooperative dopo l’ammissione della lavoratrice donna alla qualifica di socio.
Esclusi da queste agevolazioni i contratti di lavoro intermittente, lavoro domestico e contratto di apprendistato.
L’agevolazione prevista è fino ad un massimo di 8.000 euro annui sulla quota a carico del datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche con una differenza: i premi assicurativi INAIL ricadono nell’agevolazione come riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro 34/2013 e Inail n. 28/2004.
L’esonero contributivo non è invece esteso al cd. contribuzione minore.
Ovviamente per poter fruire dei benefici sopra descritti sono inderogabilmente previsti per il datore di lavoro: - Regolarità del DURC (comprensivo di regolarità di versamento anche agli Enti Bilaterali);
- Assenza di violazioni alle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro ( allegato “A” D.M. 30.1.2015)
- Applicazione dei CCNL nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Per quel che riguarda invece i principi richiamati dall’art. 31 del D.lgs n. 150/2015 l’agevolazione non spetta laddove l’assunzione costituisca l’attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, e questo ragionamento vale anche per il caso della lavoratrice che sia utilizzata tramite un contratto di somministrazione.
Facendo una comparazione con l’altro beneficio previsto per le assunzioni “under 36” regolamentata nella Circolare n. 56/2021 e quella n. 32/2021 che invece tratta delle assunzioni di personale femminile “svantaggiato” si evidenzia una differenza: con la prima non si applica questa eccezione mentre con la seconda si applica, ritenendo una assunzione obbligatoria di un soggetto portatore di handicap una esenzione del beneficio e non un valore aggiunto. Ci si auspica che il Legislatore intervenga bypassando questa visione alquanto “arcaica” della norma, ed estendo il beneficio anche nei casi di stabilizzazione di una assunzione di una lavoratrice donna svantaggiata e portatrice di handicap.
Altra eccezione alla applicazione della esenzione è prevista laddove l’assunzione violi un diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, oppure nei casi in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione siano in corso sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, oppure se la lavoratrice neoassunta risulti essere stata licenziata nei sei mesi antecedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro assumente.
L’incentivo in favore delle donne svantaggiate è confermato solo dove si rappresenti un ulteriore ed imprescindibile elemento: l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. ( rif. Art. 2 punto 32 del Regolamento UE n. 651/2014). Nel caso in cui ci si trovi il caso di imprese cd. collegate o correlate tra loro in modo da potersi considerare il tutto come “impresa unica” il calcolo va effettuato su tutte le aziende secondo i criteri sopra citati.
Uniche deroghe in tal senso sono concesse laddove nel periodo di osservazione si siano resi vacanti posti di lavoro per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.
Come ultima analisi, deve essere considerata la cumulabilità degli incentivi, ovvero si possono sommare a queste esenzioni anche altri benefici correlati alle assunzioni previste da altre norme?
A tal domanda ha risposto la circolare n. 32 del 22.2.2021 dell’INPS che riprendendo il tema che ogni anno si ripropone in ordine alle politiche sociali volte ad incrementare le assunzioni con benefici correlati per i datori di lavoro che vi aderiscano, ha espressamente previsto la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta a meno che la disposizione specifica di altro incentivo non disponga un divieto esplicito. Questa circolare richiama alcuni casi di cumulo che operano anche nel 2023: - assunzione in sostituzione di donna in maternità nelle aziende con meno di 20 dipendenti ( agevolazione al 50%)
- assunzione di un soggetto portatore di handicap ex art. 13 dell L. 68/1999.
- Assunzione percepienti Naspi ex art. 2 comma 10 bis, della L. 92/2012.
La sequenza della cumulabilità va ovviamente intesa in ordine temporale.
L’augurio ovviamente è che queste politiche sociali riescano a stabilizzare e intervenire concretamente per dare la dignità del lavoro, e soprattutto per includere nell’ambiente lavorativo, senza che ciò rappresenti un ostacolo o aggravio, le lavoratrici che per determinate ragioni non sono riuscite nel tempo a trovare una loro identità lavorativa.