Le condizioni di separazione o divorzio stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice sono sempre suscettibili di modifica quando sopravvengano giustificati motivi, tali da imporre una revisione degli assetti precedentemente stabiliti dalle parti.
Per giustificati motivi si intende il sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori, rispetto a quelli valutati in sede di separazione o divorzio, che determinano un’alterazione dell’equilibrio raggiunto tra i coniugi.
A tal proposito, è possibile modificare le suddette condizioni e adattarle alle nuove esigenze, tramite la redazione di una scrittura privata, senza quindi ricorrere nuovamente all’autorità giurisdizionale per ottenere l’omologa del nuovo accordo di revisione.
Questo è stato confermato dalla sentenza n. 24621 del 2015 della Corte Costituzionale, nella quale è stato specificato come “gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto, ma, anche in considerazione di quanto riscontrato nella prassi, è possibile ipotizzare accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell’atto pubblico”.
La scrittura privata è un documento sottoscritto da una o più parti che assume un valore legale ai sensi dell’art. 2702 c.c. ed è destinato a regolare determinati rapporti privati tra le parti che lo sottoscrivono. Elemento essenziale per la validità di una scrittura privata è la sottoscrizione della stessa da parte del suo autore.
Giova evidenziare l’evoluzione del pensiero giurisprudenziale sugli accordi successivi alla separazione o al divorzio; a tal proposito, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24621 del 2015 ha esaminato tale evoluzione, che ha permesso di raggiungere una più ampia autonomia negoziazione dei coniugi.
Invero, in primo luogo, si affermava che tutti gli accordi intercorsi tra i coniugi successivamente alla separazione o al divorzio, indipendentemente dal loro contenuto, dovevano essere sottoposti al controllo del giudice che, con il suo decreto di omologa, conferiva ad essi valore ed efficacia giuridica.
In secondo luogo, la giurisprudenza cominciò ad ammettere la validità dell’accordo intervenuto successivamente alla separazione o al divorzio, distinguendo tra il contenuto “necessario” del suddetto accordo, che attiene all’affidamento dei figli, ai diritti di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale (cd. diritti indisponibili), e il contenuto “eventuale”, che riguarda gli aspetti prettamente patrimoniali degli ex coniugi, come ad esempio la ripartizione delle proprietà immobiliari, di beni mobili o di denaro (cd. diritti disponibili). Mentre la parte necessaria dell’accordo intervenuto successivamente alla separazione o al divorzio, non è nella disponibilità delle parti, in quanto dev’essere necessariamente vagliata dal giudice, e pertanto non è possibile regolamentare le questioni attinenti ai diritti indisponibili tramite una scrittura privata non omologata (cfr. Corte Costituzionale, n. 20801 del 2017); la parte eventuale, invece, essendo nella disponibilità delle parti, può essere regolata anche mediante scritture private, senza quindi l’intervento di un decreto di omologa da parte del giudice (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 23 agosto 2019 n. 36392).
Infine, con la sentenza n. 5065 del 2021, la Corte di Cassazione arriva ad ammettere l’autonomia negoziale dei coniugi, anche con riferimento ai cosiddetti diritti indisponibili, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice, ovvero quando, tramite accordi successivi, i coniugi intendendo disciplinare profili che non sono stati presi in considerazione dal giudice in sede di separazione o divorzio.
Dunque, con l’evoluzione giurisprudenziale appena esaminata, oggi si ammette un’ampia autonomia negoziale dei coniugi, tale per cui una scrittura privata anche se non omologata, è valida, a condizione che il suo contenuto non sia lesivo dell’ordine pubblico e dei diritti indisponibili.
A fini della redazione di una scrittura privata è consigliabile consultare un avvocato esperto per garantire che le clausole siano legalmente valide e proteggano gli interessi di entrambi i coniugi.
Sia che si scelga il percorso giudiziale o la modifica delle condizioni della separazione o divorzio tramite scrittura privata, l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di raggiungere una soluzione equa e soddisfacente per entrambe le parti, preservando al contempo il benessere degli eventuali figli coinvolti.